DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 15-bis. 
((  (Disposizioni  speciali  sul  pagamento  in  modo  virtuale   per
                      determinati soggetti). )) 
 
  ((1. I soggetti indicati al comma 3, entro il  16  aprile  di  ogni
anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100  per  cento
dell'imposta provvisoriamente liquidata ai  sensi  dell'articolo  15.
Per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere scomputato dal primo
dei  versamenti  da  effettuare  nell'anno  successivo  a  quello  di
pagamento dell'acconto. 
  2.  I  medesimi  soggetti  presentano  la  dichiarazione   di   cui
all'articolo 15, quinto comma, entro il mese  di  febbraio  dell'anno
successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il
termine per il versamento della prima rata bimestrale e'  posticipato
all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 e' eseguita imputando la differenza a debito o
a  credito  della  prima  rata  bimestrale,  scadente  ad  aprile  o,
occorrendo, in quella successiva. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  ai  seguenti
soggetti: 
    a) la societa' Poste italiane S.p.a.; b) le banche; 
    c) le societa' di gestione del risparmio; 
    d) le societa' capogruppo dei gruppi bancari di cui  all'articolo
61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    e) le societa' di intermediazione mobiliare; 
    f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato  testo
unico di cui al decreto legislativo  n.  385  del  1993,  nonche'  le
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico; 
    g) le imprese di assicurazioni)). 
 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82,  comma  9)  che
"La percentuale  della  somma  da  versare,  nei  termini  e  con  le
modalita' previsti dall'articolo 15-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per  cento
per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per  cento  per
gli anni successivi". 
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AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla L. 30 dicembre  2018,
n. 145, ha disposto (con l'art. 82,  comma  9)  che  "La  percentuale
della somma da versare, nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti
dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, e' elevata al 75 per  cento  per  l'anno  2008,
all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni  dal  2010
al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".