DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 28 
 
      Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  11   febbraio   1998,   n.   32,   il   fondo   per   la
razionalizzazione della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  e'
altresi' destinato, all'erogazione di contributi sia per la  chiusura
di impianti di soggetti titolari  di  non  piu'  di  dieci  impianti,
comunque non integrati verticalmente nel settore della  raffinazione,
sia per i costi ambientali di ripristino  dei  luoghi  a  seguito  di
chiusura di impianti di distribuzione. Tali  specifiche  destinazioni
sono ammesse per un periodo non  eccedente  i  tre  esercizi  annuali
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei  contributi
di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo
stesso  comma  1,  per  un  periodo  non  superiore   a   tre   anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza. 
  3. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli  impianti
dichiarati incompatibili ai sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
criteri  di  incompatibilita'   successivamente   individuati   dalle
normative regionali di settore. 
  4.  Comunque,  i   Comuni   che   non   abbiano   gia'   provveduto
all'individuazione ed alla chiusura degli impianti  incompatibili  ai
sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data  31
ottobre  2001  o   ai   sensi   dei   criteri   di   incompatibilita'
successivamente individuati dalle  normative  regionali  di  settore,
provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  dandone
comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo  economico.
Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'  prevista  la
contribuzione  al  fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2.  I  comuni  non  rilasciano  ulteriori  autorizzazioni  o
proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. 
  5. Al fine di incrementare l'efficienza del  mercato,  la  qualita'
dei  servizi,  il  corretto  ed  uniforme  funzionamento  della  rete
distributiva, gli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  devono
essere dotati di apparecchiature per  la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato. 
  6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a  condizione  che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma  3.
Per gli  impianti  esistenti  l'adeguamento  ha  luogo  entro  il  31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   dichiarata   dal   comune
competente. 
  7. Non possono  essere  posti  specifici  vincoli  all'utilizzo  di
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
pagamento anticipato,  durante  le  ore  in  cui  e'  contestualmente
assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza
del titolare della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  rilasciata
dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori.
Nel  rispetto  delle  norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali  di  distribuzione  carburanti  ((,  ovunque  siano
ubicati)),  non  possono   essere   posti   vincoli   o   limitazioni
all'utilizzo   continuativo,   anche    senza    assistenza,    delle
apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza  servizio  con
pagamento anticipato. 
  8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',  l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie, nonche', tenuto conto delle disposizioni  degli  articoli
22 e 23 della legge 22 dicembre  1957,  n.  1293,  l'esercizio  della
rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle  prescrizioni
tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui  alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con
una superficie minima di 500 mq , a condizione che, per la  rivendita
di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia  del  luogo  consenta
all'interno di tali impianti la  costruzione  o  il  mantenimento  di
locali chiusi, diversi da quelli al servizio della  distribuzione  di
carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa  al  bene  e  al  servizio  posto  in  vendita,  a
condizione che l'ente proprietario o gestore della  strada  verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. 
  9. Alla  lettera  b)  del  comma  3  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 24 aprile  2001,  n.  170,  sono  soppresse  le  seguenti
parole: "con il limite minimo di superficie  pari  a  metri  quadrati
1500". 
  10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c),  di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle  predette  attivita'.  Limitatamente  alle  aree  di   servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali  attivita'  si  svolgano  in  locali  diversi  da  quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In  ogni  caso  sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in  corso
alla data del  31  gennaio  2012,  nonche'  i  vincoli  connessi  con
procedure competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
secondo  gli  schemi  stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la
propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10. 
  12. Fermo restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  e  dalla  legge  5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di  comodato  e
fornitura  ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,  alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con  assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto delle normative nazionale e europea,  e  previa  definizione
negoziale di ciascuna tipologia  mediante  accordi  sottoscritti  tra
organizzazioni di rappresentanza dei  titolari  di  autorizzazione  o
concessione e dei gestori  maggiormente  rappresentative,  depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo  economico  entro  il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni  successive  entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso  in  cui  entro  il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al  precedente  periodo,  ciascuna  delle  parti  puo'  chiedere   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  che  provvede  nei  successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra'  essere  inclusa  anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative  ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche'  comprendano  adeguate  condizioni
economiche per la remunerazione degli  investimenti  e  dell'uso  del
marchio. 
  12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e  europea  e  delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di  cui  al  comma  12,
sono  consentite  le  aggregazioni  di   gestori   di   impianti   di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 
  12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  per  l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di  un  mercato
all'ingrosso dei carburanti. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento.