DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 (in SO n. 39, relativo alla G.U. 27/02/2010, n. 48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
Interventi  urgenti  nelle  situazioni   a   piu'   elevato   rischio
idrogeologico  e  al  fine  di  salvaguardare  la   sicurezza   delle
       infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale. 
 
  1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza  connesse
alla necessita'  di  intervenire  nelle  situazioni  a  piu'  elevato
rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la  sicurezza  delle
infrastrutture e il patrimonio ambientale e  culturale,  in  sede  di
prima applicazione dei piani  straordinari  diretti  a  rimuovere  le
situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non  oltre
i cinque anni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentiti il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza,  ed
i presidenti delle regioni o  delle  province  autonome  interessate,
possono essere nominati commissari straordinari  delegati,  ai  sensi
dell'articolo  20  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
successive  modificazioni,  con  riferimento   agli   interventi   da
effettuare nelle aree  settentrionale,  centrale  e  meridionale  del
territorio  nazionale,  come  individuate  ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle  infrastrutture
e  dei  trasporti,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della protezione civile, le regioni o province  autonome
interessate, si pronunciano entro quindici  giorni  dalla  richiesta,
decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato. I
commissari attuano gli interventi, provvedono alle  opportune  azioni
di indirizzo e di supporto promuovendo le  occorrenti  intese  tra  i
soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,  emanano  gli
atti e i provvedimenti e curano  tutte  le  attivita'  di  competenza
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla  realizzazione  degli
interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi,
ove necessario, dei poteri di sostituzione e  di  deroga  di  cui  al
citato articolo 20, comma 4, del  citato  decreto-legge  n.  185  del
2008. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e  secondo
periodo, del decreto-legge n. 185 del  2008  e  le  disposizioni  dei
provvedimenti gia' emanati in attuazione del  presente  articolo  per
garantire l'efficace espletamento dell'incarico  dei  commissari.  Il
commissario,  se  alle  dipendenze  di  un'amministrazione   pubblica
statale,  dalla  data  della  nomina  e  per  tutto  il  periodo   di
svolgimento dell'incarico e' collocato fuori  ruolo  ai  sensi  della
normativa vigente e mantiene il trattamento economico  in  godimento.
Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione
di appartenenza viene reso indisponibile  per  tutta  la  durata  del
collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati commissari anche  i
presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in
tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono  avvalersi
per le attivita' di progettazione degli interventi, per le  procedure
di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e
di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra   attivita'   di   carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e  forniture,  sono
stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del  presente
comma; al personale degli enti di cui i Commissari si  avvalgono  non
sono  dovuti  compensi,  salvo  il  rimborso  delle  spese.   Ciascun
commissario  presenta  al  Parlamento,  annualmente  e   al   termine
dell'incarico, una relazione sulla propria attivita'. (2) 
  2.  L'attivita'  di  coordinamento   delle   fasi   relative   alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
1, nonche' quella di verifica, fatte salve le  competenze  attribuite
dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti  il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  il  Dipartimento
della protezione civile  per  i  profili  di  competenza,  con  ((una
direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che  subentra
nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato  generale)).  Agli
oneri derivanti dal  presente  comma,  valutati  in  euro  660.000  a
decorrere  dall'anno  2010,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione,   a   decorrere   dall'anno   2010,   di   euro    230.000
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis,comma  5  del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001,
n.  93,  di  euro  100.000  dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.  179,  e  di
euro 10.000 dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  6,
comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. (2) ((14)) 
  2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni
Emilia-Romagna, Liguria e  Toscana  colpiti  dagli  eventi  meteorici
eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e  dei  primi  giorni
del mese di gennaio 2010,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2010,  al  Fondo  per  la  protezione
civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  3  maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
1991, n. 195, e' assegnato per l'anno 2010, dal CIPE a  valere  sulle
risorse di cui all'articolo 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, l'importo di 100 milioni  di  euro,  previa  riprogrammazione
degli interventi gia' deliberati, ai fini della compatibilita'  degli
effetti  sui  saldi  previsti  a  legislazione   vigente.   All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma si provvede  a  valere
sulle risorse de  cui  all'articolo  2,  comma  240  della  legge  23
dicembre 2009 n. 191, che sono corrispondentemente  ridotte  di  pari
importo per l'anno 2010,  intendendosi  conseguentemente  ridotte  di
pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate,  con  delibera
CIPE del 6  novembre  2009,  al  finanziamento  degli  interventi  di
risanamento ambientale. 
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  5-bis  e'  inserito   il
seguente: 
    "5-ter.  In  relazione  ad  una  dichiarazione  dello  stato   di
emergenza  i   soggetti   interessati   da   eventi   eccezionali   e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,  compresi
quelli relativi alle abitazioni e agli  immobili  sedi  di  attivita'
produttive, possono fruire della sospensione o del  differimento  per
un periodo fino a sei mesi  dei  termini  per  gli  adempimenti  e  i
versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni  e
le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento  dei
termini  per  gli  adempimenti  e  per  i  versamenti   tributari   e
contributivi sono disposti  con  legge,  che  deve  assicurare  piena
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e  la
relativa  copertura  finanziaria,  e  disciplinati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  sentita  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri nonche',  per  quanto  attiene  ai  versamenti
contributivi, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Il
diritto  e'  riconosciuto,  esclusivamente  in  favore  dei  predetti
soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  La
sospensione non si  applica  in  ogni  caso  agli  adempimenti  e  ai
versamenti da porre in essere in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,
salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria  effettuazione
degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono  versate.
Gli adempimenti di cui al  presente  comma  scaduti  nel  periodo  di
sospensione sono effettuati entro il mese  successivo  alla  data  di
scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a  decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate  di  pari
importo". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 marzo  2011  -  01  aprile
2011, n. 109  (in  G.U.  1a  s.s.  6/4/2011,  n.  15)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  17,  comma  1,  primo  e
secondo periodo, e comma  2,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la  cessazione  dello
stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania,  per
l'avvio della fase post emergenziale  nel  territorio  della  Regione
Abruzzo e altre disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e alla  protezione  civile),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n.
26, per la parte in cui  non  rinvia,  per  l'applicazione  di  detta
normativa al territorio  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35  del  d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche)". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 10,  comma  7)  che
"Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi  relative  alla
programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al  comma
1, fermo restando il numero  degli  uffici  dirigenziali  di  livello
generale e non generale vigenti, l'Ispettorato  di  cui  all'articolo
17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   26,   e'
trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti  di
organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso".