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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
Testo in vigore dal:  12-11-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure
esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico
nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per
investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo
sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei
settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di
tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro
finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano
commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula
dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale
fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio
coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare
il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può
chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro
competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario
delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il
commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa
comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, nonché dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo
contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione
pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi
della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente
collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono
compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario,
idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalità a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi
degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal
commissario non possono comportare oneri privi di copertura
finanziaria in violazione dell'articolo 81 della Costituzione e
determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in
contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente
per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle
strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente
comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. IL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA (16) (18)
8-bis. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53) (16)
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia in relazione alla
tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà
fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto
e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano
rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli
interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si
applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III,
Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti
definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo
III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
"4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi
statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione
interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in
detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da
un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla
regione interessata, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al
comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura
tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli
investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la
BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda
prioritariamente gli interventi relativi alle opere
infrastrutturali identificate nel primo programma delle
infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella
direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II,
Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle
specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da
partedella BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici
pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi
177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive
modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti
((, direttamente o tramite
intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,))

secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia
certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato";
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 ha disposto (con l'art. 15, comma
1) che "Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l'articolo 20, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ha disposto (con l'art. 4, comma
1, n. 41) dell'allegato 4) l'abrogazione dell'articolo 20, comma 8, "fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53".