DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
vigente al 21/09/2023
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
      Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 
 
  1. All'articolo 21 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del comma 9 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "La
mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle  entrate
entro 120  giorni  e  dopo  ulteriori  60  giorni  dalla  diffida  ad
adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso."; 
    b) il comma 10 e' soppresso. 
  2. All'articolo 37, del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248  i
commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
  3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi  da
30 a 32 sono abrogati. 
  4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363  a
366 sono abrogati. 
  5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono  sostituite
dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono  sostituite
dalle seguenti: "un decimo"; 
    c) al comma 1,  lettera  c),  le  parole:  "un  ottavo",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo". 
  5-bis.  La  lettera  h)del  comma  4   dell'articolo   50-bis   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso  che  le
prestazioni di servizi ivi indicate, relative a  beni  consegnati  al
depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel  deposito
IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico  dal  mezzo
di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli  spazi
limitrofi al deposito IVA, senza che  sia  necessaria  la  preventiva
introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte  le
funzioni di stoccaggio e di custodia,  e  la  condizione  posta  agli
articoli 1766 e  seguenti  del  codice  civile  che  disciplinano  il
contratto di deposito. All'estrazione della merce  dal  deposito  IVA
per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato,  qualora
risultino correttamente poste in essere le norme dettate al  comma  6
del citato  articolo  50-bis  del  decreto-legge  n.  331  del  1993,
l'imposta  sul  valore  aggiunto  si  deve  ritenere  definitivamente
assolta. 
  6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare
il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82.  Entro  il  1°
ottobre 2020 tutte le imprese, gia' costituite in  forma  societaria,
comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se
non hanno  gia'  provveduto  a  tale  adempimento.  L'iscrizione  del
domicilio digitale nel registro delle imprese  e  le  sue  successive
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
di segreteria. 
  6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una  domanda
di iscrizione da parte di un'impresa costituita in  forma  societaria
che  non  ha  iscritto  il  proprio  domicilio  digitale,  in   luogo
dell'irrogazione  della  sanzione  prevista  dall'articolo  2630  del
codice civile, sospende la domanda in attesa che essa  sia  integrata
con il domicilio digitale. ((Fatto salvo quanto  previsto  dal  primo
periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti  di  cui  al
comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio  digitale  entro
il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale e'  stato  cancellato
dall'ufficio del registro delle imprese ai  sensi  del  comma  6-ter,
sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del  codice
civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle  imprese,
contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio  un
nuovo  e  diverso  domicilio   digitale   per   il   ricevimento   di
comunicazioni e notifiche,  attestato  presso  il  cassetto  digitale
dell'imprenditore,  erogato  dal  gestore  del  sistema   informativo
nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8,  comma  6,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580)). 
  6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese  che
rileva, anche  a  seguito  di  segnalazione,  un  domicilio  digitale
inattivo, chiede alla societa' di provvedere  all'indicazione  di  un
nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta  giorni.  Decorsi
trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte
della  stessa  societa',   procede   con   propria   determina   alla
cancellazione dell'indirizzo dal  registro  delle  imprese  ed  avvia
contestualmente la  procedura  di  cui  al  comma  6-bis.  Contro  il
provvedimento del Conservatore e'  ammesso  reclamo  al  giudice  del
registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. 
  7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai rispettivi  ordini  o  collegi  il  proprio
domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter  del
decreto-legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Gli  ordini  e  i  collegi
pubblicano in un elenco riservato,  consultabile  in  via  telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi
degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali  e
le societa' di revisione legale  iscritti  nel  registro  di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano  il  proprio
domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle  finanze  o  al
soggetto incaricato della tenuta del registro. 
  7-bis. Il professionista che  non  comunica  il  proprio  domicilio
digitale all'albo o elenco di cui al  comma  7  e'  obbligatoriamente
soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni,  da  parte  del
Collegio o Ordine di appartenenza. In caso  di  mancata  ottemperanza
alla diffida, il Collegio  o  Ordine  di  appartenenza  ((applica  la
sanzione)) della sospensione dal relativo albo  o  elenco  fino  alla
comunicazione  dello   stesso   domicilio.   L'omessa   pubblicazione
dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto  reiterato  di
comunicare  alle  pubbliche  amministrazioni  i  dati  previsti   dal
medesimo comma, ovvero  la  reiterata  inadempienza  dell'obbligo  di
comunicare    all'indice    di    cui    all'articolo    6-bis    del
decreto-legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  l'elenco  dei  domicili
digitali ed il loro aggiornamento ((a  norma  dell'articolo  5))  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  marzo   2013,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  83  del  9  aprile  2013))
costituiscono  motivo  di  scioglimento  e  di  commissariamento  del
collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero  vigilante
sui medesimi. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.  76,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.  76,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120. 
  10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,  sono  obbligati  a
richiedere  per  via  telematica  la  registrazione  degli  atti   di
trasferimento delle partecipazioni  di  cui  all'articolo  36,  comma
1-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  al
contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi  liquidata
e sono altresi' responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e  2,
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131. In materia di imposta di  bollo  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero  3),  della  tariffa,
parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle  finanze
20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficialen. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 
  10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabiliti i  termini  e  le  modalita'  di  esecuzione  per  via
telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. 
  11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato. 
  12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, recante  "Codice  dell'amministrazione  digitale",  sono
sostituiti dai seguenti: 
      "4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia  di
documenti  analogici  originali,  formati  in  origine  su   supporto
cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono  ad  ogni
effetto di legge  gli  originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro
conformita' all'originale e' assicurata da chi  lo  detiene  mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto  delle  regole
tecniche di cui all'articolo 71. 
      5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
possono  essere  individuate  particolari  tipologie   di   documenti
analogici originali unici per le quali, in  ragione  di  esigenze  di
natura   pubblicistica,   permane   l'obbligo   della   conservazione
dell'originale analogico oppure,  in  caso  di  conservazione  ottica
sostitutiva,  la   loro   conformita'   all'originale   deve   essere
autenticata da un  notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato con  dichiarazione  da  questi  firmata  digitalmente  ed
allegata al documento informatico.". 
  12-bis. Dopo l'articolo 2215  del  codice  civile  e'  inserito  il
seguente: 
    "Art.  2215-bis.  (Documentazione  informatica).  -  I  libri,  i
repertori,  le  scritture  e  la  documentazione  la  cui  tenuta  e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento  o  che  sono
richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere
formati  e  tenuti  con  strumenti  informatici.   Le   registrazioni
contenute nei documenti di cui al primo  comma  debbono  essere  rese
consultabili in ogni momento con i mezzi  messi  a  disposizione  dal
soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e  originale
da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi  di  supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi
di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello  di  regolare  tenuta  dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti  informatici,
mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in  opera,
della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o
di altro  soggetto  dal  medesimo  delegato,  inerenti  al  documento
contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.  Qualora
per tre  mesi  non  siano  state  eseguite  registrazioni,  la  firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte  all'atto  di
una nuova registrazione, e da tale  apposizione  decorre  il  periodo
trimestrale di cui  al  terzo  comma.  I  libri,  i  repertori  e  le
scritture tenuti con strumenti informatici, secondo  quanto  previsto
dal presente articolo,  hanno  l'efficacia  probatoria  di  cui  agli
articoli 2709 e 2710 del codice civile". 
  12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti  di  cui  all'articolo
2215-bis del codice civile, introdotto dal comma  12-bisdel  presente
articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, e' assolto  in
base a quanto previsto  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  23  gennaio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficialen. 27 del 3 febbraio 2004. 
  12-quater. All'articolo 2470 del codice civile  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole: "dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del
deposito di cui al"; 
    b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al  terzo
periodo, le parole: "e l'iscrizione sono effettuati" sono  sostituite
dalle seguenti: "e' effettuato"; 
    c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Le dichiarazioni
degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere
depositate  entro  trenta  giorni  dall'avvenuta   variazione   della
compagine sociale". 
  12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice  civile,
le   parole:   "Gli   amministratori    procedono    senza    indugio
all'annotazione nel libro dei soci" sono soppresse. 
  12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile,  le
parole: "libro dei soci" sono sostituite  dalle  seguenti:  "registro
delle imprese". 
  12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
    b) al  secondo  comma,  le  parole:  "I  primi  tre  libri"  sono
sostituite dalle seguenti: "I libri indicati nei numeri 2) e  3)  del
primo comma" e  le  parole:  "e  il  quarto"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "; il libro indicato nel numero 4)  del  primo  comma  deve
essere tenuto". 
  12-octies. Al  secondo  comma  dell'articolo  2478-bis  del  codice
civile, le parole: "devono essere depositati" sono  sostituite  dalle
seguenti: "deve essere depositata" e le parole: "e l'elenco dei  soci
e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali"  sono
soppresse. 
  12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice civile, le parole: "libro  dei  soci"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "registro delle imprese". 
  12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo  36  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 
  12-undecies. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  12-quater  a
12-decies entrano in vigore il sessantesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Entro tale termine,  gli  amministratori  delle  societa'  a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta  e
tassa,  apposita  dichiarazione  per  integrare  le  risultanze   del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci". 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".