DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche ((, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (in SO n.91, relativo alla G.U. 02/04/2007, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 2-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 8-bis.
            (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti).

  1.  Nell'ambito  dei  rapporti  assicurativi  e  bancari  e'  fatto
assoluto  divieto  di  addebitare  al  cliente  spese  relative  alla
predisposizione,  produzione,  spedizione,  o  altre  spese  comunque
denominate,  relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, (( .
.  .  )),  del  presente  decreto ((e agli articoli 40-bis, 120-ter e
120-quater  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, e
successive modificazioni.))
                                                                ((7))

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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.Lgs.  14  dicembre  2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto  2010,  n.  141,  ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si  applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei
corrispondenti  articoli  del  decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti  da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19  settembre  2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".