DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 120-ter. 
             Estinzione anticipata dei mutui immobiliari 
 
  1. E' nullo qualunque  patto  o  clausola,  anche  posteriore  alla
conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario
sia  tenuto  al  pagamento  di  un  compenso  o  penale  o  ad  altra
prestazione  a  favore  del  soggetto   mutuante   per   l'estinzione
anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati  a  seguito  di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n.  122,  per  l'acquisto  o  per  la  ristrutturazione   di   unita'
immobiliari adibite  ad  abitazione  ovvero  allo  svolgimento  della
propria attivita' economica  o  professionale  da  parte  di  persone
fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera  di  diritto  e
non comporta la nullita' del contratto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo (( . . . ))  trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,  anche  per  i
finanziamenti concessi da enti di  previdenza  obbligatoria  ai  loro
iscritti. (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".