DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 40-bis 
                    Cancellazione delle ipoteche 
  
  1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e  in  deroga
all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato  a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n.  122,  ancorche'  annotata  su  titoli  cambiari,  si
estingue automaticamente alla data  di  estinzione  dell'obbligazione
garantita ((...)). 
  2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante  la  data
di  estinzione  dell'obbligazione  e  trasmette  al  conservatore  la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa  data,  senza
alcun onere per  il  debitore  e  secondo  le  modalita'  determinate
dall'Agenzia del territorio. 
  3. L'estinzione non si verifica  se  il  creditore,  ricorrendo  un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del  territorio  e
al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e  con  le  modalita'
previste dal codice civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che
l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno  successivo
al  ricevimento  della  dichiarazione,  procede  all'annotazione   in
margine all'iscrizione dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento  rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui  al
presente comma. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore,  accertata
la presenza della  comunicazione  di  cui  al  medesimo  comma  e  in
mancanza della comunicazione di cui al  comma  3,  procede  d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il  giorno  successivo  e  fino
all'avvenuta  cancellazione  rende  comunque  conoscibile  ai   terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. ((...)) 
  5. Per gli atti previsti dal presente articolo  non  e'  necessaria
l'autentica notarile. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai  mutui
e ai  finanziamenti,  anche  non  fondiari,  concessi  da  banche  ed
intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti. (38) 
  
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".