DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 120-quater. 
            Surrogazione nei contratti di finanziamento. 
                            Portabilita' 
 
  1. In caso di contratti di finanziamento conclusi  da  intermediari
bancari  e  finanziari,  l'esercizio  da  parte  del  debitore  della
facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del  codice  civile
non  e'  precluso  dalla  non  esigibilita'  del  credito   o   dalla
pattuizione di un termine a favore del creditore. 
  2. Per effetto della surrogazione di cui al comma  1,  il  mutuante
surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali,  accessorie  al
credito cui la surrogazione si riferisce. 
  3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento  del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario
subentrante, con esclusione di penali  o  altri  oneri  di  qualsiasi
natura.  L'annotamento  di  surrogazione  puo'  essere  richiesto  al
conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico  o  scrittura  privata.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita'
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione. 
  4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento,  per  l'istruttoria  e  per  gli
accertamenti  catastali,  che  si  svolgono  secondo   procedure   di
collaborazione tra  intermediari  improntate  a  criteri  di  massima
riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In  ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela  costi  di  alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalita'
connesse alle operazioni di surrogazione. 
  5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta'  di
surrogazione di cui al comma  1,  resta  salva  la  possibilita'  del
finanziatore originario e del  debitore  di  pattuire  la  variazione
senza spese  delle  condizioni  del  contratto  in  essere,  mediante
scrittura privata anche non autenticata. 
  6. E' nullo ogni patto,  anche  posteriore  alla  stipulazione  del
contratto, con il quale si  impedisca  o  si  renda  oneroso  per  il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui  al  comma
1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto. 
  7. La surrogazione di cui al comma 1 deve  perfezionarsi  entro  il
termine di ((trenta giorni lavorativi)) dalla data in cui il  cliente
chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario
l'esatto importo del proprio debito  residuo.  Nel  caso  in  cui  la
surrogazione non si perfezioni entro il termine  di  ((trenta  giorni
lavorativi))  ,  per  cause  dovute   al   finanziatore   originario,
quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari
all'1 per cento del valore  del  finanziamento  per  ciascun  mese  o
frazione di mese di ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  il
finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso
in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 
  8. La surrogazione per volonta' del debitore e la rinegoziazione di
cui al presente articolo non comportano il venir  meno  dei  benefici
fiscali. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
    a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi  previsti,  anche
ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai  loro
iscritti; 
  a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi  da
intermediari   bancari   e   finanziari   con   persone   fisiche   o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 
    b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 
  10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater  dell'articolo
8  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".