DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in SO n.183, relativo alla G.U. 11/08/2006, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d),  e)  e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione,  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute
e  alla  regione  in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata
nell'ambito   di   un   apposito   reparto,  ((alla  presenza  e  con
l'assistenza   personale  e  diretta  al  cliente))  di  uno  o  piu'
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione  del  farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma
1)),  purche'  lo  sconto  sia  esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore  e  sia  praticato  a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del   decreto-legge   27   maggio   2005,   n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((3-bis.  Nella  provincia  di  Bolzano  e'  fatta  salva  la vigente
normativa  in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca   per   le   etichette  e  gli  stampati  illustrativi  delle
specialita'  medicinali  e  dei  preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.))
  4.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo 105 del decreto
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.".
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  "che  gestiscano  farmacie
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge";
al  comma  2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della  provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo   8  della  medesima  legge  e'  soppressa  la  parola:
"distribuzione ((,))".
((6.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362.
  6-bis.  I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
    "9.  A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione  di una
partecipazione  in  una  societa'  di cui al comma 1, qualora vengano
meno  i  requisiti  di  cui  al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa  cede  la  quota  di  partecipazione  nel  termine  di due anni
dall'acquisto medesimo.
    10.  Il  termine  di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della  farmacia  privata  da  parte  degli  aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
  6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Ciascuna  delle  societa'  di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.".
  7.  Il  comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato.))