DECRETO-LEGGE 9 settembre 2005, n. 182

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-9-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11/11/2005, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
              Attuazione della politica agricola comune 
 
  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica, istituisce il Registro  nazionale  titoli,  nel  quale,  in
relazione  ai  dati  risultanti  dal  fascicolo  aziendale   di   cui
all'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999,  n.  503,  sono  inscritti,  per  ciascun  agricoltore
intestatario, i  relativi  titoli  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1782/2003  del  Consiglio,  del  29  settembre   2003,   identificati
univocamente e distinti per tipologia e valore. 
  2. Il Registro di cui al comma 1 risponde  ai  requisiti  descritti
dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo  7
del regolamento (CE) n. 796/2004 della  Commissione,  del  21  aprile
2004. 
  3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo  46
del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo  le  modalita'  riportate
nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole  e
forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al  comma
1. 
  4. Le decisioni  amministrative  o  giurisdizionali  concernenti  i
ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA
entro  il  trentesimo  giorno  precedente  la  scadenza  del  termine
previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi,
non producono effetti sui risultati delle operazioni  effettuate  per
il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli
agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette  decisioni
sono state emesse. 
  5. Le decisioni di cui al comma  4  sono  eseguite,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande  presentate,
a valere sul  massimale  nazionale  previsto  all'allegato  VIII  del
medesimo regolamento. 
  5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie
previste dalla  Comunita'  europea  la  cui  erogazione  e'  affidata
all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
sono disposti esclusivamente mediante accredito  sui  conti  correnti
bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli
stessi intestati. 
  5-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per
gli organismi pagatori effetto liberatorio  dalla  data  di  messa  a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate. 
  5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli
per l'accesso  al  pagamento  unico  disaccoppiato  sono  valide  per
richiedere gli  stessi  contributi  comunitari  anche  per  gli  anni
successivi a quello  di  presentazione,  a  condizione  che  non  sia
cambiato  nessuno  degli  elementi  delle  domande   previsti   dalla
normativa  comunitaria.  ((Gli  organismi  pagatori,  al  fine  della
compiuta attuazione del presente comma,  predispongono  e  mettono  a
disposizione degli utenti le  procedure,  anche  informatiche,  e  le
circolari applicative correlate.)) 
  5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal  presente  articolo,
sono di  conseguenza  modificati  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. 
  5-septies. Per lo svolgimento delle proprie  attivita'  l'ISMEA  e'
autorizzato ad accedere al Registro nazionale  titoli,  nonche'  alle
informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99. 
  5-octies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato. 
  5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti  di  provvidenze
finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti  da
privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati  dall'articolo
2752 del codice civile  in  relazione  ai  crediti  dello  Stato  per
tributi. 
  5-decies. All'articolo 69 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.
2440, e' aggiunto il seguente comma: 
"Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le  Agenzie  da
esso istituite, anche quando dotate di personalita'  giuridica.  Alle
predette amministrazioni devono intendersi equiparate  l'Agenzia  del
demanio  e  l'Agenzia  per   le   erogazioni   in   agricoltura,   in
considerazione sia della natura delle funzioni svolte,  di  rilevanza
statale e riferibili direttamente allo  Stato,  sia  della  qualita',
relativamente  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di
rappresentante dello Stato italiano nei confronti  della  Commissione
europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165,  e
successive modificazioni". 
  5-undecies. All'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  27
maggio 1999, n. 165, le parole: "15 settembre" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 ottobre". 
  5-duodecies. Il secondo  comma  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Le somme dovute agli aventi diritto in  attuazione  di  disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze  finanziarie,  la
cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori  riconosciuti  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto  di
provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi  di  cui
all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di
pagamenti indebiti di tali provvidenze". 
  5-terdecies. Le somme giacenti  sui  conti  correnti  accesi  dagli
organismi pagatori presso la Banca d'Italia  e  presso  gli  istituti
tesorieri e destinate alle erogazioni delle  provvidenze  di  cui  al
comma 5-duodecies non possono, di  conseguenza,  essere  sequestrate,
pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.