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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1974, n. 727

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Quinto provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  31-1-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;
Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 2/71 del Consiglio delle Comunità europee in data 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;
Visto il regolamento n. 729/70 del Consiglio delle Comunità europee relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento n. 2697/70 della commissione delle Comunità europee relativo alla messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari della Comunità a titolo della sezione garanzia del F.E.O.G.A.;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, con le modificazioni ed integrazioni stabilite con il presente decreto, possono applicarsi al pagamento di tutte le provvidenze finanziarie, quali integrazioni di prezzo, sovvenzioni, aiuti indennità compensative e premi, disposte dai regolamenti della Comunità economica europea, la cui erogazione sia affidata alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e sia effettuata con le anticipazioni finanziarie della Comunità stessa.
Per le provvidenze per le quali gli atti definitori delle domande presentate dagli interessati sono adottati direttamente dall'A.I.M.A., restano invariate le funzioni di controllo preventivo, su tali atti, dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.