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DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2004, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-10-2004
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Art. 1-bis

(Ulteriori interventi correttivi)
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.
2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 282,5 milioni di cura per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.
4. Lo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.
5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile è incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.
6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
((2))
7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.2 luglio 1991, n. 202, è elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo; sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
"3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita° telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo.";
b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.";
c) all'articolo 39:
1) al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo camma del presente articolo";
d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
1) le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 11";
2) all'articolo 1:
2.1) nel comma 1-bis le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 176";
2.2) nel comma 1-ter, le parole: "euro 41,32" sono sostituite dalle seguenti:
"a) se presentate da ditte individuali, euro 32;
b) se presentate da società di persone, euro 45;
c) se presentate da società di capitali, euro 50";
3) all'articolo 6:
3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: "per ogni mille lire o frazione di mille lire" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta "12", "9" e "11", sono aggiunte le parole: "per mille";
3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" è sostituita dalla seguente: "0,1 per mille";
4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: "per ogni mille lire ad anno" sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno";
5) all'articolo 14; comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonché i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29";
6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" è sostituito dal seguente: "0,1 per mille";
7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a).
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1.032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:
a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10;
b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.".