DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal: 3-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Dopo la voce  n.  130  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e'  aggiunta  la
seguente: 
    

====================================================================
 "Numero  |     Indicazione degli atti      | Ammontare  |  Modo di
 d'ordine |      soggetti ad imposta        |della tassa | pagamento
====================================================================
   131    | Licenza o documento sostitutivo |             |
          | della stessa per l'impiego di   |             |
          | apparecchiature terminali per   |             |
          | il servizio radiomobile pubblico|             |
          | terrestre di comunicazione      |             |
          | (articolo 318 del D.P.R. 29     |             |
          | marzo 1973, n. 156 e articolo   |             |
          | 3 del decreto del Ministro      |             |
          | delle poste e delle             |             |
          | telecomunicazioni 13 febbraio   |             |
          | 1990, n. 33, pubblicato nella   |             |
          | Gazzetta Ufficiale n. 47        |             |
          | del 26 febbraio 1990)           |             |
          | - per ogni mese di utenza       |   25.000    |Congiun-
          |                                 |             |tamente
          |                                 |             |all'ab-
          |                                 |             |bonamento
====================================================================

                                    Note

       1.  La  tassa  e'  dovuta con riferimento al numero di mesi di
       utenza considerati in ciascuna bolletta.
       2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze possono essere
       modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
       3.  Le  modalita'  e  i termini di versamento all'erario delle
       tasse  riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti
       con  decreto  del  Ministro  delle  finanze di concerto con il
       Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
       4.  La  tassa  non  e'  dovuta  per  le  licenze o i documenti
       sostitutivi   intestati  ad  invalidi  a  seguito  di  perdita
       anatomica  o  funzionale   di  e ntrambi  gli  arti inferiori,
       nonche'   a   non   vedenti.   Per   godere   dell' esenzione
       l'invalidita'  deve  essere  attestata dalla competente unita'
       sanitaria  locale  e  la  relativa  certificazione prodotta al
       concessionario   del   servizio  all'atto  della  stipulazione
       dell'abbonamento.".

    
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1  giugno
1991. Per coloro che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  gia'  in  possesso  della  licenza  o  del  documento
sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  641,  la  tassa
deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di
pagamento emessa successivamente alla predetta data, con  riferimento
alle mensilita' maturate  a  partire  dal  1  giugno  1991;  per  gli
invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n.  131,  l'esenzione
si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello  nel
corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista
nella medesima nota. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 	22 OTTOBRE 2016, N.  193,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16)) 
  3-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  22  OTTOBRE  2016,  N.   193,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225)).((16)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art.  7-quater,  comma
35)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dalle
operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso  al
31 dicembre 2016.