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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
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Testo in vigore dal:  24-11-2010
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Art. 4

Disposizioni in materia di Università
1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali.
Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.
((L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione))
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3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.