DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
Testo in vigore dal: 24-11-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
               Disposizioni in materia di Universita'

  1.  All'articolo  6,  comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
primo periodo, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro trenta mesi".
  2.  Gli  statuti delle Universita' disciplinano l'elettorato attivo
per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali.
Nel  caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia,
l'elettorato  passivo  per  la carica di direttore di dipartimento e'
esteso  ai  professori  di  seconda fascia. ((L'elettorato passivo e'
altresi'  esteso  ai professori di seconda fascia nel caso di mancato
raggiungimento  per due votazioni del quorum previsto per la predetta
elezione)).
  3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'art. 17, comma 107, della
legge  15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio
universitario   nazionale,   nominati   con   decreto   del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10
dicembre 1997, e' prorogato fino al 30 aprile 2003.