DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
Testo in vigore dal: 12-2-2002
al: 11-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
differimento  di  termini  relativi  ai  medici  a tempo definito, ai
farmaci  registrati  con  procedura  di  mutuo  riconoscimento,  alla
ricostituzione   della   Commissione   nazionale  per  la  formazione
sanitaria  continua,  al  Consiglio  universitario  nazionale ed agli
organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro    della    salute    e    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Differimento del termine dei contratti di
                 lavoro a tempo definito dei medici

  1.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, introdotto dal comma 5-bis
dell'articolo   2  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e' differito al 31 agosto 2002.