stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-2-2002 al: 11-4-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il differimento di termini relativi ai medici a tempo definito, ai farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento, alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione sanitaria continua, al Consiglio universitario nazionale ed agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento del termine dei contratti di
lavoro a tempo definito dei medici