LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 26-11-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
               Disposizioni per l'autonomia didattica

  1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e'
sostituito dal seguente:
"6.  Le  nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
sono  disposti  con  decreto  rettorale  e  decorrono di norma dal 1o
novembre  successivo,  ovvero  da  una  data  anteriore,  in  caso di
attivita'  didattiche  da  svolgere  nella  parte  residua  dell'anno
accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre
universita',  l'anticipo  della  decorrenza puo' essere disposto solo
sulla  base  di  un accordo tra le universita' interessate, approvato
dagli  organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta'
di provenienza".
  2.  Nell'ambito  di  procedure  di  valutazione  comparativa per il
reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il divieto di cui
all'articolo  2,  comma  1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n.
210,  e'  esteso anche ai professori nominati dalle facolta' ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.
  3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge
3  luglio  1998,  n.  210,  dopo  le parole: "in campo clinico", sono
inserite  le seguenti: "ovvero, con riferimento alle scienze motorie,
in campo tecnico-addestrativo".
  4.  All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
parole  da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle   seguenti:   "con   esclusivo   riferimento   alle   attivita'
professionali  per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede
l'obbligo  di  superamento  di  un  esame  di  Stato, e' modificata e
integrata  la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi,
ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato  e  delle  relative  prove,  in conformita' ai seguenti criteri
direttivi:
    a)    determinazione    dell'ambito   consentito   di   attivita'
professionale  ai  titolari  di diploma universitario e ai possessori
dei  titoli  istituiti  in  applicazione  dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o
collegi  in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i
necessari  raccordi  con la piu' generale organizzazione dei predetti
albi, ordini o collegi;
    c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami
di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".
  5.   Gli   statuti   degli  atenei  disciplinano  l'istituzione  di
commissioni  per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle
attivita'   didattiche   presso   le  competenti  strutture  composte
pariteticamente  da  rappresentanti  dei docenti e degli studenti. Le
commissioni  esprimono  parere  circa la compatibilita' tra i crediti
assegnati   alle   attivita'  formative  e  gli  obiettivi  formativi
programmati  dalle  strutture  didattiche,  ai  sensi dei decreti che
saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
  6.  Le  universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di
studio  ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95,
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127, e successive modificazioni,
((entro trentasei mesi)) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  decreto  ministeriale  contenente  i  criteri  specifici  per  i
predetti  corsi.  Decorso  infruttuosamente tale termine, non possono
essere  erogati  alla universita' i finanziamenti previsti da accordi
di  programma  o dai provvedimenti di attuazione della programmazione
universitaria   fino   alla   data   di   trasmissione  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  dei
regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
  7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea, le parole: "di diploma universitario, di laurea e
di  specializzazione  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, con esclusione del dottorato di ricerca"; e le parole:
"della predetta legge" sono sostituite dalle seguenti:
"della legge 19 novembre 1990, n. 341";
    b) alla lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto
dagli  articoli  2,  3  e  4  della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da:
"nonche'  la  previsione"  fino  a: "della legge 19 novembre 1990, n.
341"  sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la previsione di nuove
tipologie  di  corsi  e  di  titoli  universitari,  in  aggiunta o in
sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e
4,  comma  1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando
gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 178".
  8.  All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998,
n.  178,  la  parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei"; e
dopo   la  parola:  "esperti",  sono  inserite  le  seguenti:  "anche
stranieri".
  9.  All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998,
n.  178,  le  parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
anni".