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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2002, n. 8

Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56 (in G.U. 11/04/2002, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2010)
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Testo in vigore dal: 12-4-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare il
differimento  di  termini  relativi  ai  medici  a tempo definito, ai
farmaci  registrati  con  procedura  di  mutuo  riconoscimento,  alla
ricostituzione   della   Commissione   nazionale  per  la  formazione
sanitaria  continua,  al  Consiglio  universitario  nazionale ed agli
organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro    della    salute    e    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
        (( (Modifica all'art. 15-bis del decreto legislativo
                    30 dicembre 1992, n. 502) ))

  ((1.  Al  comma  3  dell'art.  15-bis  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 2
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1
febbraio 2002 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 ".))