DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 (in G.U. 24/03/2001, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2012)
Testo in vigore dal: 6-5-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                     Trasferimento e risanamento
                   degli impianti radiotelevisivi

  1.  In  attesa  dell'attuazione  dei  piani  di  assegnazione delle
frequenze  di  cui  all'articolo  1,  gli impianti di radiodiffusione
sonora  e  televisiva,  che  superano o concorrono a superare in modo
ricorrente  i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo
1,  comma  6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono  trasferiti,  con  onere a carico del titolare dell'impianto, su
iniziativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,  nei  siti
individuati  dal  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze
televisive  in tecnica analogica dai predetti piani e, fino alla loro
adozione,  nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purche'  ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero
delle   comunicazioni,   che  dispone  il  trasferimento  e,  decorsi
inutilmente    centoventi   giorni,   d'intesa   con   il   Ministero
dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
  1-bis.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme
restando  le  competenze  attribuite ai comuni medesimi in materia di
urbanistica  ed  edilizia  per  quanto riguarda l'installazione degli
impianti   di   telefonia   mobile   anche   ai   fini  della  tutela
dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela della salute.
  2.  Le  azioni  di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto
del  Ministro  dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte
dalle  regioni  e dalle province autonome a carico dei titolari degli
impianti.  I  soggetti  che non ottemperano all'ordine di riduzione a
conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti
con   la  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  con  esclusione  del
pagamento  in  misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre  1981,  n.  689,  da  lire  50  milioni  a lire 300 milioni,
irrogata  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome.  In  caso  di
reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve
le  disposizioni  di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  di  cui  all'articolo  8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita'  e  con il Ministro delle
comunicazioni,  dispone,  anche su segnalazione delle regioni e delle
province  autonome,  la  disattivazione  degli  impianti,  alla quale
provvedono  i  competenti  organi  del Ministero delle comunicazioni,
fino  all'esecuzione  delle  azioni  di  risanamento.  (( Ai soggetti
titolari   legittimamente   operanti,  interessati  da  ordinanze  di
riduzione  a  conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze
di   carattere  urbanistico,  ambientale  o  sanitario,  che  abbiano
presentato  agli  organi periferici del Ministero delle comunicazioni
piani  di  risanamento,  ottenendo autorizzazione alla modifica degli
impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si
applicano  le  sanzioni  di  cui al precedente periodo, ridotte di un
terzo. ))