LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

Testo in vigore dal: 5-3-1987
                               Art. 8.

  1.  Fuori  dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8
luglio  1986,  n.  349,  qualora  si  verifichino situazioni di grave
pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri eventualmente
competenti,  puo'  emettere  ordinanze  contingibili e urgenti per la
tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non
superiore a sei mesi.
          Nota all'art. 8, comma 1:
            Il  comma  3 dell'art. 8 della legge n. 349; 1986 prevede
          che:  "In  caso  di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte  delle  regioni,  delle  province o dei comuni, delle
          disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia,  anche  a  carattere  inibitorio di opere, di
          lavori  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva  alle  amministrazioni competenti. Se la mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile   ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
          competente  da  cui  l'ufficio  dipende, il quale assume le
          misure necessarie per assicurare l'adempimento.
            Se  permane  la necessita' di un intervento cautelare per
          evitare  un  grave  danno  ecologico, l'ordinanza di cui al
          presente  comma  e'  adottata  dal  Ministro competente, di
          concerto con il Ministro dell'ambiente".