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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 2001, n. 66 (in G.U. 24/03/2001, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/2012)
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Testo in vigore dal: 6-5-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di differire i
termini  per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica
analogica  e  digitale,  nonche'  di  disciplinare  le  attivita'  di
risanamento degli impianti radiotelevisivi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   delle   comunicazioni,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanita';
                                Emana
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
  Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione
     televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora

  1.   Il   termine   previsto   dal  comma  1  dell'articolo  1  del
decreto-legge   18   novembre   1999,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14  gennaio 2000, n. 5, per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito
locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva
su  frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo
2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono
la  concessione  possono  acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti  legittimamente  eserciti alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti
dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato
dall'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione
n.  78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire  l'esercizio  della  radiodiffusione,  con i diritti e gli
obblighi  del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale
di  assegnazione  delle  frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi  non  oltre  il  31  dicembre 2002. Fino all'attuazione del
predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda  tra  emittenti  televisive  locali  private e tra queste e i
concessionari  televisivi  nazionali  che,  alla  data  di entrata in
vigore  del  presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del
settantacinque    per    cento   del   territorio   nazionale.   Fino
all'attuazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive  in  tecnica  digitale  e'  differito  il  termine  di cui
all'ultimo  periodo  del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18
novembre  1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5.
  2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n.  249,  il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per
radiodiffusione   sonora   in  tecnica  digitale  e,  successivamente
all'effettiva  introduzione  di  tale  sistema  e  allo  sviluppo del
relativo  mercato,  il  piano  di  assegnazione  delle  frequenze  di
radiodiffusione  sonora  in  tecnica  analogica  di cui alla predetta
legge.  Fino  all'adozione  del  predetto piano di assegnazione delle
frequenze  in  tecnica  analogica, i soggetti legittimamente operanti
possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i
diritti del concessionario. (2)
  2-bis.  La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui
al  comma  2  e'  subordinata alla verifica del possesso dei seguenti
requisiti alla data del 30 settembre 2001:
a) se   emittente  di  radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale  a
   carattere  commerciale, la natura giuridica di societa' di persone
   o  di  capitali  o di societa' cooperativa che impieghi almeno due
   dipendenti  in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  in materia
   previdenziale;
b) se  emittente  di  radiodiffusione  sonora  in  ambito nazionale a
   carattere commerciale, la natura giuridica di societa' di capitali
   che  impieghi  almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti
   disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la
   natura  giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
   fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
  2-ter.  I  legali  rappresentanti e gli amministratori dell'impresa
non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per
delitto  non  colposo  superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di
sicurezza  previste  dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
Ai  fini  delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma,
le  emittenti  interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni
entro  il  30  settembre  2001  le  dichiarazioni e la documentazione
necessarie,  secondo  modalita' definite dallo stesso Ministero entro
il 30 giugno 2001.
  2-quater.  ((  Uno  stesso  soggetto,  esercente la radiodiffusione
sonora  in ambito locale, direttamente o attraverso piu' soggetti tra
loro  collegati  o controllati, puo' irradiare il segnale fino ad una
copertura  massima di quindici milioni di abitanti. )) Le imprese che
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto  superino i redetti limiti sono tenute ad adeguarsi
ai  limiti  stessi  entro  sei  mesi.  In  caso di inottemperanza, il
Ministero  delle  comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio
fino all'avvenuto adeguamento.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  23  novembre  2001,  n. 411, convertito con modificazioni
dalla  L.  31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 2, comma
1)  che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
23  gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002."