stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 2000, n. 5 (in G.U. 19/01/2000, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-5-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Rilascio delle concessioni
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di norma con il territorio delle province. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29 febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero delle emittenti che possono operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale. Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali.
1-bis. All'articolo 3, comma 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. È inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria".
1-ter. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone, nei limiti delle risorse disponibili e su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, l'assegnazione di frequenze ai titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale al fine di raggiungere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In considerazione dell'elevato contenuto culturale e sociale e dell'attività non a fini di lucro, i titolari di concessioni di cui al presente comma nell'esercizio radiofonico possono avvalersi delle sponsorizzazioni.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'articolo 1, lettera f), del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, è riservato il venti per cento del totale delle concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale e, comunque, non meno di una concessione, ferma restando la possibilità, per un medesimo soggetto, di conseguire la copertura di cui al comma 4. Qualora entro il 31 gennaio 2001 non vi siano soggetti aventi titolo alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria provinciale relativa alle altre tipologie previste dal predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta entro il 31 marzo 2000 il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Per ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande di concessione a carattere comunitario.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))
.
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci milioni per bacino regionale, a lire un milione per bacino provinciale ed a lire cinquecentomila per concessione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio conseguito dai soggetti che hanno acquisito intere imprese televisive legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi del citato decreto-legge n. 15 del 1999, è aumentato del cinque per cento. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le acquisizioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dell'articolo 3, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al presente comma devono sussistere al momento della presentazione della domanda di concessione. È in pari misura aumentato il punteggio conseguito dalle emittenti locali che partecipano a consorzi per la realizzazione dei siti di trasmissione individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, costituiti anche da concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, previo accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che individuano le relative aree di rispetto.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale.
7-bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di conferma delle concessioni radiotelevisive private in ambito locale, rilasciate ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, nonché del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non è richiesta l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.