stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  15-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Disciplina degli interventi
1. Per le attività di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
((e successive modificazioni,))
relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorità per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attività produttive, nonché agli interventi per il recupero della funzionalità delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 è concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, è posto a carico delle disponibilità
((derivanti dai mutui))
di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilità speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonché, di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
((e successive modificazioni,))
((in funzione delle esigenze))
operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresì, stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilità del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attività culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del
((decreto-legge n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,e successive modificazioni))
, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.