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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352

Disposizioni sui beni culturali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/2008)
Testo in vigore dal:  24-4-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è eccettuato il comma 5 del medesimo articolo".
Di seguito, si riporta il testo del suddetto comma 5 del presente articolo:
"5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. È altresì autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali".