DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
(Norme  in  materia   di   integrazione   salariale,   contratti   di
solidarieta'  e  incentivazione  ai  contratti  di  lavoro  a   tempo
                             parziale). 
 
  1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  straordinaria,  fino  al  31
dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione
quando  il  piano  contenga  prospettive  di   risanamento   e,   ove
necessario,  modalita'  di  gestione  degli  esuberi  alternativi  al
collocamento dei lavoratori in  mobilita'.  Tale  disposizione  trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura. 
  2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o mensile". 
  3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla data del 14  giugno  1995.  Per  questi  ultimi  la  misura  del
trattamento di integrazione salariale spettante e'  pari  al  60  per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 
  4. I datori di lavoro che stipulino il contratto  di  solidarieta',
ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5,  7  e  8,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei  limiti  delle
disponibilita'  preordinate  nel  Fondo  per  l'occupazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai  24  mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale  ed
assistenziale ad essi  dovuta  per  i  lavoratori  interessati  dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per  cento.
La misura della riduzione e' del 35 per cento. PERIODO SOPPRESSO  DAL
D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  16
MAGGIO 2014, N. 78. 
  4-bis. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono  stabiliti  criteri  per  la  concessione  del  beneficio  della
riduzione contributiva di cui  al  comma  4,  entro  i  limiti  delle
risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3,  comma
8,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  come   rideterminato
dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  a
decorrere dall'anno 2014, e' pari ad ((euro 30 milioni annui)). 
  5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  l994,  n.  451,
segna esclusivamente il  periodo  entro  il  quale  il  contratto  di
solidarieta' deve essere stipulato per poter  accedere  al  beneficio
ivi previsto. 
  6. I contratti ad incremento  degli  organici  per  i  quali  trova
applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma  1,  lettera
a), del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,  n.  451,  sono  stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 febbraio 1987,  n.  56.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,   sentite   le   organizzazioni    maggiormente
rappresentative  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,   fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e  determina
le modalita' della  spesa  e  della  sua  attivazione  attraverso  le
commissioni regionali per l'impiego.  Con  il  medesimo  decreto  una
parte delle risorse di cui al presente  comma  viene  riservata  alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 
  7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente  al
31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione  di
cui all'articolo 1, comma 4, nei  limiti  delle  risorse  preordinate
allo scopo.