stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro
1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:
a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti
((...))
;
b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresì determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.