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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-sexies

(Interventi per il deflusso delle acque).

1. L'autorità di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-bis) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge".