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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  31-8-1995 al: 28-10-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare e ad integrare la vigente normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi di modifica delle disposizioni previste dall'articolo
3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni.
1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
3. All'articolo
3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.".
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.