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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-08-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal:  28-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-septies

(Interventi per l'eliminazione dei rischi
derivanti dal dissesto idrogeologico).

1. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, e predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi.
2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al decreto onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-bis) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge".