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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
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Testo in vigore dal:  2-7-1995
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Art. 4

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995.
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1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presenta articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria".
1-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-lgge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:
"4. Il Presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".
1-quater. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
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