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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  26-9-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 376 miliardi per l'anno 1995, lire 461 miliardi per l'anno 1996 e lire 213 miliardi per l'anno 1997. (3)
1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere varie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.
2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole; "nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme".
2-ter. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.
3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche.
((8))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154 convertito con modificazioni dalla
L. 30 giugno 1995, n. 265 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-ter) che la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal suddetto comma 1 sono aumentate di lire 130 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1996, n. 496 ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che la regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui al presente articolo.