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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  18-2-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:
a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;
b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;
c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini
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e degli enti non commerciali;
d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.
2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.
3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.
4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.
5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.
6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.