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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  29-10-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Entro venti giorni dalla data di entrata vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.
2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.
3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria.
4. Il presidente del Magistrato del Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato del Po ed i presidenti delle giunte regionali rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. (4)
((5))
5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993.
6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.
7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a dodici mesi, né comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente e con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 1995, n. 265, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-quater) che "Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1995, n. 438 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 1) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo".