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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
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Testo in vigore dal:  1-12-1995
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Art. 22

Imposte sostitutive su riserve o fondi
in sospensione di imposta
1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto.
2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la società che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.
7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo delle azioni o quote prima dell'aumento stesso. All'impresa o alla società che ha effettuato le predette operazioni è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.
8. Nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.".
9. Relativamente alle fusioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.
10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.
11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le imposte sostitutive vanno versate entro il
((20 dicembre 1995))
; a richesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 50 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.