LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 24-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
(Neutralita'  fiscale  delle  operazioni  societarie  di  fusione   e
                             scissione) 
  1. Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli  effetti  delle
imposte sui redditi,  neutrali.  Conseguentemente,  il  disavanzo  di
fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni  di  valori
in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai
fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere
appllicate le disposizioni di cui  all'articolo  123,  comma  4,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche  se
istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere
in precedenza dalle societa' incorporate. ((La fusione  tra  societa'
che hanno posto in  essere  operazioni  di  concentrazione  ai  sensi
dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n.  576,  dell'articolo
10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,  e  dell'articolo  79  della
legge 22  ottobre  1986,  n.  742,  non  costituisce  realizzo  della
plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che  detta
plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a  formare  il
reddito  nell'esercizio  e  nella  misura  in  cui  la  riserva   sia
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.)) 
  2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi  di  fusione,
si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data  di
entrata in vigore della presente legge.