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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  27-7-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.
1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.
3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.
4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente,
(( . . . ))
su presentazione, da parte della amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficoltà e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico.
4-ter. Eventuali economie di spesa, registrate dai soggetti beneficiari del mutuo in corso di realizzazione o al termine delle opere di ripristino per ribasso d'asta o per altri motivi, possono essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero competente, per l'adeguamento o il miglioramento delle strutture da ripristinare in base a dettagliata relazione, anche ai fini del comma 4-quater.
4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.
(( La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996 ))
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