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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  5-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Contributi per l'edilizia residenziale pubblica
1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di
((centosettanta miliardi))
, le risorse disponibili di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire
((centosettanta miliardi))
è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.
2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.
((
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è sostituito dal seguente:
"2. I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilità residua delle singole annualità dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota è utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n.637, sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione.
La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore"
))