DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 5-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
           Contributi per l'edilizia residenziale pubblica 
  1. Per provvedere al pagamento dei conguagli  di  cui  all'articolo
16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975,  n.  166,  nonche'  di
quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e  10  della  legge  8
agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a
utilizzare, fino al limite di ((centosettanta miliardi)), le  risorse
disponibili di cui all'articolo 4- bis del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
1983, n. 637,  e  non  impegnate  per  le  finalita'  originarie.  La
predetta  somma  di  lire  ((centosettanta  miliardi))   e'   versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  al
pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero  dei
lavori pubblici per l'anno 1993. 
  2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono  disposti  in  favore
degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un
massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati. 
  ((2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 17  febbraio  1992,
n. 179, e' sostituito dal seguente: 
  "2. I fondi a  valere  sull'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge  10
novembre 1983, n. 637, al netto delle  somme  globalmente  occorrenti
per far fronte agli oneri derivanti dai  provvedimenti  regionali  di
programmazione di interventi di  edilizia  agevolata  adottati  anche
successivamente alla data di entrata in vigore della presente  legge;
di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri  relativi  a
programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla  regione
stessa;  di  quelle  occorrenti  per  provvedere  al  pagamento   dei
conguagli di cui all'articolo  16,  secondo  comma,  della  legge  27
maggio 1975, n.  166,  e  di  quelli  dovuti  in  applicazione  degli
articoli 2  e  10  della  legge  8  agosto  1977,  n.513;  di  quelle
occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato  ai
sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6  della  presente  legge,  sono
destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi
edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER,  ai  sensi
della presente legge, nell'ambito della disponibilita' residua  delle
singole annualita'  dei  limiti  di  impegno  complessivi.  Le  somme
disponibili   ai   sensi   del   presente   comma   sono   destinate,
prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai  programmi  di
cui all'articolo 16 della presente legge. Tale  quota  e'  utilizzata
dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288  miliardi  utilizzata
dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di  interventi
di particolare rilevanza o specificita'  individuati  sulla  base  di
accordi di programma  proposti  dal  medesimo  Ministero  dei  lavori
pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  I
fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12  settembre
1983, n.462, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  novembre
1983, n.637, sono erogati qualunque sia  la  destinazione  originaria
indicata nel relativo decreto ministeriale di messa  a  disposizione.
La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni  dei  fondi  come
sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore")).