DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 1-6-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                  Disposizioni fiscali e tariffarie 
  1. Il termine del 1 agosto previsto  dall'articolo  273  del  testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, e' fissato al 31 ottobre. 
  2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i  termini  per
l'adozione di deliberazioni comunali  e  provinciali  in  materia  di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta  comunale
per l'esercizio di imprese e  di  arti  e  professioni,  tasse  sulle
concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi  ed
aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque. 
  3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni  possono  aumentare
fino al venticinque per cento, purche' con identica  percentuale  per
tutti i settori di attivita' e per tutte le classi di superficie,  le
misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e  di
arti e professioni indicate nella tabella allegata  al  decreto-legge
n. 66 del  1989,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  E'
stabilito al 30 aprile di ciascuno degli anni 1992 e 1993 il  termine
per   l'adozione   della   relativa   deliberazione,   immediatamente
esecutiva. 
  4. Con effetto dall'anno 1992  sono  abrogati  l'articolo  6  della
legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la
finanza locale, approvato con regio decreto  14  settembre  1931,  n.
1175, e successive modificazioni. 
  4-bis. Per gli anni 1993 e 1994  e'  concesso  all'Unione  italiana
ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al  Ministero
del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'addizionale regionale all'(( accisa )) sul ((gas naturale))
usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1,  lettera
b), della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e  successivo  decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n.  398,  capo  II,  si  applica  anche
all'(( accisa )) sul (( gas naturale )) usato come  combustibile  per
gli  usi  delle  imprese  artigiane  ed  agricole  e  per   gli   usi
industriali, con le esclusioni indicate al comma  3  dell'articolo  6
del decreto-  legge  15  settembre  1990,  n.  261,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. 
  6.  Con  la  stessa  decorrenza  l'addizionale  regionale  di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del  1990  ed
al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sara'
determinata da ciascuna regione  a  statuto  ordinario,  con  propria
legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa  erogati,  in  misura
non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla meta'  del
corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al
metro cubo; qualora la  meta'  del  corrispondente  tributo  erariale
risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sara'  dovuta
nella detta misura minima. 
  7. Qualora, per intervenute  variazioni  dell'imposta  erariale  di
consumo sul (( gas naturale)), le tariffe dell'addizionale  regionale
a detto  tributo  dovessero  risultare  eccedenti  i  limiti  massimi
indicati  al  comma  6,  dalla  data   dell'intervenuta   variazione,
l'addizionale regionale sara' dovuta nella misura massima consentita. 
  8. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  fino  a
quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura
dell'addizionale regionale all'(( accisa )) sul (( gas naturale ))  a
carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma  3,  del  decreto-
legge n. 261 del 1990, detta addizionale sara'  dovuta  nella  misura
minima di lire 10 al metro cubo. 
  9.  L'imposta  sostitutiva  dell'addizionale  di  cui  al  presente
articolo, istituita con l'articolo 6,  comma  1,  lettera  b),  della
legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle  utenze  esenti,
sara' determinata da ciascuna regione, con  propria  legge,  entro  i
limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50  al  metro  cubo.  (15)
((18)) 
  10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti: 
    a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo
18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive
modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore  massimo
di L. 100.000; 
    b) autorizzazioni di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di  L.  10.000  ad  un  valore
massimo di L. 100.000; 
    c)  autorizzazione   edilizia,   nonche'   denuncia   di   inizio
dell'attivita', ad esclusione  di  quella  per  l'eliminazione  delle
barriere architettoniche, da un valore minimo di  euro  51,65  ad  un
valore  massimo  di  euro  516,46.  Tali  importi  sono  soggetti  ad
aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 
    d) autorizzazione  per  l'attuazione  di  piani  di  recupero  di
iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge  5  agosto
1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un  valore  massimo
di L. 100.000; 
    e)  autorizzazione  per  la  lottizzazione  di   aree,   di   cui
all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942,  n.  1150,  e
successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di lire
100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000; 
    f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia  da
un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000; 
    g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000  ad  un
valore massimo di L. 1.000.000. 
  11. I comuni con popolazione  superiore  a  250.000  abitanti  sono
autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da a) a  g)
del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo. 
  12. I  proventi  degli  anzidetti  diritti  di  segreteria  sono  a
vantaggio esclusivamente degli enti locali. 
  12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della
scuola materna e' considerato trasporto pubblico urbano  di  persone,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta  fermo  il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo  a  rimborsi  di
imposte  gia'  pagate,  ne'  e'  consentita  la  variazione  di   cui
all'articolo 26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  12-ter. Il diritto fisso  da  esigere  dai  comuni  quale  rimborso
spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D  allegata
alla legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive  modificazioni,
all'atto del rilascio  o  rinnovo  della  carta  di  identita',  gia'
stabilito in lire  1.000  dall'articolo  27,  comma  7,  n.  5),  del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato  a  lire  10.000,  con
esclusione di ogni  altro  onere  a  carico  del  richiedente,  salvo
l'assolvimento degli eventuali  obblighi  previsti  dalla  legge  sul
bollo. 
  12-quater.  I  comuni  che  abbiano  gia'  deliberato  un   diritto
superiore alla cifra di lire 10.000  devono  adeguarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
    
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
"Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che  l'imposta  regionale
sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di  gas
metano impiegato negli usi di cantiere e nelle  operazioni  di  campo
per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas  metano
impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia  elettrica,
purche' la potenza installata non sia inferiore a 1  KW.  Non  si  fa
luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato". 
    
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 8 maggio 1998, n. 146, come modificata dal D.Lgs. 2  febbraio
2007, n. 26, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.68,
si  interpretano  nel  senso  che  l'imposta  regionale   sostitutiva
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale a carico delle
utenze esenti non si applica ai consumi  di  gas  naturale  impiegato
negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione
di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas  naturale  impiegato  nella
produzione diretta o  indiretta  di  energia  elettrica,  purche'  la
potenza installata non sia inferiore a  1  KW.  Non  si  fa  luogo  a
rimborso di quanto eventualmente gia' pagato".