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DECRETO-LEGGE 15 settembre 1990, n. 261

Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/9/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 (in G.U. 15/11/1990, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal:  16-11-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 196 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 102 al metro cubo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano sui consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché sui consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
3. È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica
((, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi ))
e quello utilizzato per i consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali, i gas di petrolio e gli altri idrocarburi naturali o artificiali, gassosi o liquefatti, in prodotti chimici di natura diversa.