DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1996)
Testo in vigore dal: 22-11-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
  1. Nell'ambito delle  previsioni  di  cui  al  comma  3  e  con  le
modalita' indicate nei  commi  4  e  6,  il  commissario  liquidatore
provvede al pagamento: 
    a) dei debiti  dell'ente  soppresso,  compresi  quelli  derivanti
dalle garanzie da esso rilasciate; 
    b)  dei  debiti,  compresi  quelli   derivanti   dalle   garanzie
rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui  le
azioni  delle  societa'   stesse   sono   appartenute   per   intero,
direttamente  o  indirettamente,  all'ente  soppresso,   quando   nel
programma di cui all'articolo  2,  comma  2,  ne  venga  prevista  la
liquidazione. 
  2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e  al  fine  di
agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del  programma  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2, il Tesoro dello Stato,  nei  limiti  consentiti  dalla  disciplina
comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro  del
tesoro, puo' garantire in tutto o in parte  i  debiti  contratti  con
istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di
cui all'articolo 3. 
  ((2-bis. Sono assistiti dalla  garanzia  dello  Stato  gli  impegni
assunti dal commissario liquidatore in  ordine  al  trasferimento  di
aziende o di societa' previsti dal programma di cui  all'articolo  2,
comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2,  nonche'  dal
progetto di ristrutturazione  del  comparto  ferroviario  che  dovra'
avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato
a norma dell'articolo 4, comma 1. 
  2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa'  e  aziende
di cui all'articolo  4,  comma  2,  sono  garantite  dallo  Stato  le
obbligazioni assunte, o comunque  facenti  carico  all'EFIM,  e  alle
societa' dal medesimo controllate di cui  all'articolo  2,  comma  1,
nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici
principali, sia quali  cofornitrici  o  subfornitrici  per  materiale
bellico, in dipendenza di contratti di fornitura  stipulati  in  data
anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi  degli  Stati  dell'Iraq,
Iran,  Libia,  Peru',  Venezuela  e  Indonesia,  e  con  committenti,
pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.))((3)) 
  3. Ai fini di  cui  al  presente  articolo,  la  Cassa  depositi  e
prestiti  e'  autorizzata  alla  emissione  di  obbligazioni  e  alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000
miliardi e comunque nei limiti delle compatibilita' di bilancio indi-
cate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa  depositi
e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di  cassa,  nei
limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro  del
tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono deter-
minate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a
lire 1.000 miliardi e' riservata ai pagamenti con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 12, primo periodo ((, nonche' al  pagamento  di
acconti alle imprese che esercitano attivita' commerciale con meno di
50 dipendenti ed alle societa' di servizi con meno di 100  dipendenti
creditrici dell'ente soppresso e delle societa' di  cui  all'articolo
2, comma 1, nonche' a professionisti e lavoratori autonomi.))((3)) 
  4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1  e  quelle  di  cui
all'articolo 6, comma 4, sono presentate al  commissario  liquidatore
da coloro che hanno diritti da far valere entro  dieci  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ove  non  vi  abbiano
gia'  provveduto.  Su  proposta  del  commissario   liquidatore,   da
presentare entro il termine di sessanta giorni  dal  termine  fissato
per la presentazione delle domande, il Ministro  del  tesoro  approva
l'elenco  dei  crediti  ammessi  e  di  quelli  non  ammessi,   dando
comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento da  inviarsi  dal  commissario
liquidatore. Questi determina, non oltre trenta  giorni  dal  termine
per la presentazione delle domande degli  interessati,  le  modalita'
per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie
ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione
alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  6,   comma   4.   In   pendenza
dell'approvazione  dell'elenco  di  cui   al   presente   comma,   il
commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi  di
urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di  debiti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b)((nonche' dei debiti di cui  all'articolo  6,
comma 4)), nei confronti di societa' controllate.((3)) 
  ((4-bis. L'elenco dei  crediti  di  cui  al  comma  4  puo'  essere
aggiornato per tenere conto sia di eventuali  variazioni  di  importo
determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima
cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento  in
contanti, degli interessi corrispettivi ai  tassi  pattuiti  e  degli
altri oneri relativi ai rapporti di  cui  all'articolo  6,  comma  4,
ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a  quelli
legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli  di  cui
all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali  variazioni  determinate
da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali,  ovvero
da altri  fatti  o  atti  sopravvenuti,  ivi  compresa  la  messa  in
liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1,
lettera b). Le predette modifiche ed  integrazioni  vengono  proposte
dal commissario liquidatore ed  approvate  dal  Ministro  del  tesoro
conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui  al  comma
4. 
  4-ter. L'elenco  dei  crediti  sorti  prima  del  18  luglio  1992,
relativi a  societa'  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  poste  in
liquidazione coatta amministrativa, e'  approvato  dal  Ministro  del
tesoro,  su  proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EFIM.   Il
predetto elenco deve  essere  trasmesso  al  commissario  liquidatore
dell'EFIM  dal  commissario  liquidatore  delle  societa'  poste   in
liquidazione  coatta  entro  il  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 209 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.  La
medesima  procedura  si  applica  per  le  eventuali   modifiche   ed
integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi  del  comma  1,  dei
debiti risultanti  dal  predetto  elenco  viene  effettuata  mediante
consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi  e  prestiti  ai
sensi del comma 3,  con  decorrenza  degli  interessi  a  favore  dei
singoli creditori a partire dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello in cui e' effettuato il  deposito  dell'elenco  ai  sensi  del
primo comma dell'articolo 209 del citato regio  decreto  n.  267  del
1942. 
  4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si
applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente  al  18
luglio 1992. 
  4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei
debiti sorti dopo il 18 luglio 1992  e'  effettuata  a  valere  sulle
disponibilita'  di  cassa,   anche   derivanti   dalla   liquidazione
dell'attivo,  nonche'  dai  trasferimenti  disposti  dal  commissario
liquidatore dell'EFIM  della  provvista  derivante  da  anticipazioni
della Cassa depositi e prestiti. 
  4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e
le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione
coatta amministrativa  delle  societa'  di  cui  al  comma  4-ter  e'
regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267.))((3)) 
  5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e  per  un
massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli emessi, dei  prestiti  contratti  e  delle  somme  anticipate,
secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi  di
preammortamento, calcolati applicando lo stesso  tasso  del  rimborso
dei titoli emessi , dei prestiti  contratti  o  delle  anticipazioni,
sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio
dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse  modalita',  anche
di tasso e di tempo. 
  6. I titoli , i prestiti e le somme anticipate  possono  essere  in
lire o in valuta. 
  ((7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa  depositi
e prestiti  al  commissario  liquidatore,  ad  esclusione  di  quelle
relative  ai  pagamenti  diretti  disposti  nei  confronti  dell'ente
soppresso, devono affluire in apposito  conto  corrente  infruttifero
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in
liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate  tutte
le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del  commissario
liquidatore depositate presso il sistema bancario.  Con  decreto  del
Ministro del tesoro  puo'  essere  fissato  l'importo  massimo  delle
disponibilita' depositate presso il  sistema  bancario  per  le  piu'
urgenti    ed    improcrastinabili    esigenze    del     commissario
liquidatore.))((3)) 
  8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,  eventuali
accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere  a)
e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con  decreto
del Ministro del tesoro, essere  assistiti  da  garanzia  del  Tesoro
dello Stato. 
  9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994,
si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli  anni
1994 e 1995 dell'accantonamento relativo  al  Ministero  del  tesoro,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 
  10. Ai fini delle imposte  sui  redditi  le  sopravvenienze  attive
derivanti dalle anticipazioni  di  cui  al  comma  3  nonche'  quelle
previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440,
non concorrono a formare il reddito di impresa dei  soggetti  che  le
conseguono.(2) 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1994, n. 598 ha disposto:
-(con l'art. 8, comma 1) che " 1. All'articolo 5 del  decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla  legge
17 febbraio 1993,  n.  33,  dopo  il  comma  2-ter  sono  aggiunti  i
seguenti:
"2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e  tutte  le
poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM  ed  alle
societa' dal medesimo controllate di cui  all'articolo  2,  comma  1,
nonche' a societa' da queste  ultime  controllate,  ed  attinenti  ai
rapporti di  fornitura,  cofornitura  o  subfornitura  per  materiale
bellico, in dipendenza di contratti di fornitura  stipulati  in  data
anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi  degli  Stati  dell'Iraq,
Iran, Libia, Peru', Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici
o privati,  appartenenti  ai  predetti  Stati,  sono  trasferiti  dal
commissario  liquidatore,  anche  in  deroga  al  programma  di   cui
all'articolo 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'articolo 3,  comma
2, in  una  o  piu'  societa'  all'uopo  costituite,  anche  mediante
scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro
su proposta del commissario liquidatore degli  elementi  patrimoniali
da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali e'
effettuato  ai  valori  di  libro  risultanti  dall'ultimo   bilancio
approvato. Sono  trasferiti  anche  i  crediti  e  le  disponibilita'
rivenienti dalla cessione,  anche  parziale,  dei  beni  prodotti  in
esecuzione dei predetti contratti di fornitura.
2-quinquies. Alle operazioni  di  trasferimento  di  cui  al  comma
2-quater si applicano le norme di cui all'articolo 7, comma 1,  della
legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le
operazioni previste dall'articolo 4, comma 9.
2-sexies. Il decreto del Ministro  del  tesoro,  di  cui  al  comma
2-quater, tiene luogo a tutti gli effetti  degli  atti  previsti  dal
codice civile per la realizzazione  del  trasferimento  dei  rapporti
giuridici e delle poste patrimoniali di cui al  comma  2-quater,  ivi
comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'articolo
2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori e'  ridotto  a
quindici  giorni.  Il  capitale  sociale  della  societa'  risultante
dall'operazione di trasferimento sara' corrispondente alla somma  dei
valori  di  libro  degli  elementi  patrimoniali,  attivi  e  passivi
trasferiti.
2-septies. Le societa' risultanti dalle operazioni di trasferimento
di  cui   al   comma   2-quater,   direttamente   o   indirettamente,
riconducibili all'ente soppresso  sono  escluse  dalla  procedura  di
attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e  sono  trasferite
al Ministero del tesoro.""
-(con l'art. 8, comma 2)che "2. Il comma 2-quater  dell'articolo  5
del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  introdotto
dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 22 luglio 1994, n.  462,
e' abrogato."

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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 22 novembre 1994,  n.  643,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 ha disposto (con l'art.  12,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto  dal
21 novembre 1994.