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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1996)
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Testo in vigore dal: 18-2-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi  radicali  nei  confronti   dell'Ente   partecipazioni   e
finanziamento industria manifatturiera  -  EFIM,  in  relazione  alla
grave situazione debitoria dell'Ente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e,  ad  in-
terim,  delle  partecipazioni   statali,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM, e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi  statutari
sono sciolti con effetto dalla data del  18  luglio  1992  e  con  le
modalita' previste dal presente decreto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  delle  partecipazioni
statali e con il Ministro del tesoro, sono  nominati  un  commissario
liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, al quale
sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile.  Con  lo  stesso
decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla
gestione liquidatoria. 
  3. Fino all'adozione del decreto di cui  al  comma  2,  restano  in
carica gli organi liquidatori nominati con decreto del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  in
data 21 luglio 1992. 
  ((3-bis. Il settore termale ex EAGAT e' sottoposto alle  competenze
del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  a
partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto  sino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di
riordino del settore termale)).