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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 (in G.U. 05/01/1995, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  6-1-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.
2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33. ((
2-bis. I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.