DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 15-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                        Attivita' informativa 
  1. Nell'ambito delle attivita' per le informazioni e  la  sicurezza
dello Stato previste dalla legge  24  ottobre  1977,  n.  801,  ferme
restando le  attribuzioni  e  la  disciplina  degli  ordinamenti  ivi
previsti, spetta al SISDE ed al  SISMI,  rispettivamente  per  l'area
interna  e  quella  esterna,  svolgere  attivita'  informativa  e  di
sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi  criminali
organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della  civile
convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio  decreto,  di  concerto  con  i  Ministri  della   difesa   e
dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento
dell'attivita' informativa del SISDE  e  del  SISMI  alle  specifiche
finalita' previste dal presente decreto. 
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9  della  legge  24  ottobre
1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a  fatti
comunque attinenti a fenomeni di  criminalita'  organizzata  di  tipo
mafioso, di cui il SISDE ed il  SISMI  vengano  in  possesso,  devono
essere  immediatamente  comunicati  all'Alto   Commissario   per   il
coordinamento della lotta contro  la  delinquenza  mafiosa  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982,  n.
629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre  1982,  n.
726, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2-bis. Per l'espletamento delle attivita' previste dai commi 1 e 2,
il personale del nucleo di  cui  all'articolo  1-ter,  comma  1,  del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  come  introdotto
dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486,  e'  restituito
ai servizi di appartenenza. 
  2-ter. I commi 1 e 2  dell'articolo  1-  ter  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge  15
novembre 1988, n. 486, sono soppressi. 
  2-quater. L'Alto  Commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
contro la delinquenza  mafiosa  svolge  le  funzioni  previste  dalla
normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A  decorrere  dal  giorno
successivo alla cessazione di  dette  funzioni,  le  competenze  sono
attribuite al  Ministro  dell'interno  con  facolta'  di  delega  nei
confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione  investigativa
antimafia di cui all'articolo  3,  nonche'  nei  confronti  di  altri
organi  e  uffici  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza,
secondo criteri che tengano conto delle competenze  attribuite  dalla
normativa  vigente  ai  medesimi  organi,  uffici  e  autorita'.   Le
competenze previste dal comma 3 dell'articolo  1-  ter  del  decreto-
legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  della
legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della  polizia-
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica  denominata
'Alto Commissario per il coordinamento della lotta  alla  delinquenza
di tipo mafioso' istituita nello stato di previsione della spesa  del
Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre  1988,
n. 486, e' soppressa e gli stanziamenti previsti  sui  corrispondenti
capitoli,  nonche'  quello   specificamente   indicato   per   l'Alto
Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n.  82,  sono  trasferiti  sui  capitoli  della  rubrica   'Sicurezza
pubblica'   del   medesimo   stato   di   previsione   della   spesa,
rispettivamente per le  esigenze  di  funzionamento  della  Direzione
investigativa antimafia e per gli oneri  complessivi  concernenti  le
misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia. ((Le
spese relative all'organizzazione, al funzionamento  degli  uffici  e
dei servizi e  al  personale  posti  alle  dirette  dipendenze  della
Direzione investigativa antimafia (DIA), nonche' le spese  riservate,
sono iscritte in apposita  sottorubrica,  nell'ambito  della  rubrica
"Sicurezza pubblica", da istituire  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.  Le  spese  riservate  non  sono  soggette  a
rendicontazione e per  esse  il  direttore  della  DIA  e'  tenuto  a
presentare,  al  termine  di  ciascun  esercizio   finanziario,   una
relazione sui criteri e sulle  modalita'  di  utilizzo  dei  relativi
fondi al Ministro dell'interno, che autorizza  la  distruzione  della
relazione medesima)).  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal  comma  2-quater,  il
Ministro dell'interno con propri decreti provvede a  trasferire  alla
Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i
mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto
Commissario per il coordinamento della lotta  contro  la  delinquenza
mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'  e  determina,  di
concerto con  le  Amministrazioni  interessate,  l'assegnazione  alla
medesima Direzione investigativa antimafia del personale in  servizio
alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto. 
  3. Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e'  esercitato
dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre  1977,  n.
801, con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate.