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DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 (in G.U. 12/10/1982, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal:  31-12-1991
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Art. 1-ter

1.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 1991 N. 345 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 1991 N. 410))
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2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 1991 N. 345 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 1991 N. 410))
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3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.
4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.