DECRETO-LEGGE 6 settembre 1982, n. 629

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 ottobre 1982, n. 726 (in G.U. 12/10/1982, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 31-12-1991
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-ter

  1.  ((COMMA  SOPPRESSO  DAL D.L. 29 OTTOBRE 1991 N. 345 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 1991 N. 410)).
  2.((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 1991 N. 345 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 1991 N. 410)).
  3.  L'Alto  commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita'
giudiziaria   adottare   o,   previa   intesa   con   il  capo  della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza, fare adottare,
dagli  uffici  competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare,
garantendone   la   riservatezza   anche   in   atti  della  pubblica
amministrazione,   la  incolumita'  delle  persone  esposte  a  grave
pericolo  per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la
mafia  o  di  dichiarazioni  da  esse  rese  nel corso di indagini di
polizia  o  di  procedimenti  penali,  riguardanti fatti riferibili a
organizzazioni  e  attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure
potranno  anche  essere  adottate  per  garantire  l'incolumita'  dei
prossimi congiunti.
  4.  La  dotazione  di  personale,  mezzi e strutture logistiche del
nucleo  di  cui  al  comma  1  e'  stabilita con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro della difesa ove trattisi
di   personale   proveniente   dal   SISMI,   su  proposta  dell'Alto
commissario.