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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-11-1991 al: 30-12-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attività in- formative e di sicurezza, nonché l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:
a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, anche interforze, operanti a livello centrale e territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici delineati e alle direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e ad accertare responsabilità e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di controllo da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive da attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle singole forze di polizia, nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio.