DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
  1. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  267  del  codice  di
procedura penale , l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto  motivato,
quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo  svolgimento  delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o  di
minaccia col  mezzo  del  telefono  in  ordine  ai  quali  sussistano
sufficienti indizi.  Nella  valutazione  dei  sufficienti  indizi  si
applica l'articolo 203 del codice  di  procedura  penale.  Quando  si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti  disposta  in
un procedimento relativo a un delitto di criminalita'  organizzata  e
che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice  penale,
l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere
che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non  puo'
superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice  con
decreto motivato per periodi  successivi  di  venti  giorni,  qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi  di  urgenza,
alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso
si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice
di procedura penale. 
  3. Negli stessi casi di cui al comma  1  il  pubblico  ministero  e
l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti
di polizia giudiziaria. 
                                                               ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Le disposizioni di cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 203,  si  applicano  anche  nei  procedimenti  per  i
delitti,   consumati   o    tentati,    previsti    dagli    articoli
452-quaterdecies  e  630  del  codice  penale,  ovvero  commessi  con
finalita' di  terrorismo  o  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del  codice  penale  o  al  fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2)  che  "La  disposizione
del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto".