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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 415

Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1998)
Testo in vigore dal:  5-6-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 30

Norme urgenti in materia di protezione civile
1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 1990.
((6))
2. Al fine di assicurare la continuità di tutti gli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile".
2-bis. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)" ed "Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)" .
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363. "
Le disposizioni della L. 158/1991 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991.