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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
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Testo in vigore dal:  31-7-1994
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Art. 36

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.
2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.
3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non è dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale è stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non è neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partite dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso è stato posto in liquidazione.
4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale
(( entro il termine del 5 marzo dell'anno solare ))
per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta.
Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.
5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attività. Alle dichiarazioni di cessazione di attività sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attività.
7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1.
8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:
"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo.".
8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 è stabilita nella misura di lire 15 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è soppresso.
9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.
10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1989.