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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1987, n. 379

Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1987, n. 468 (in G.U. 16/11/1987, n.268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2018)
Testo in vigore dal:  1-1-2018
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento retributivo del personale militare, nonché alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:


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15 anni 25 anni
di servizio di servizio
---------------------------------------------------------------------
a) capitano . . . . . . 2.100.000 4.500.000;
b)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94))
;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94))
;
d)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 AGOSTO 1990, N. 231, COME MODIFICATA
DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94))
;
=====================================================================


Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore. (2)
((10))
9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.
10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
14. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 83.
15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 8 agosto 1990, n. 231 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:


19 anni 29 anni
di servizio di servizio
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a) tenente . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
b) capitano . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
c) maggiore . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
d) tenente colonnello . 3.200.000 4.500.000."

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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19 e 29 anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, sono rideterminati, dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio
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a) tenente . . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;
b) capitano . . . . . . . . . . 2.100.000 2.700.000;


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, nel modificare l'art. 5, comma 2 della L. 8 agosto 1990, n. 231, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 5, alinea) che suindicata modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.